Art. 257 CPP dal 2024

Art. 257 (1) Prelievi effettuati su condannati
Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di una persona condannata per un crimine o un delitto, se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.