Art. 255 CPP dal 2024

Art. 255 Condizioni in generale
1 Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da: (1)
2
3 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 2003 (3) sui profili del DNA. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
(3) RS 363
(4) Introdotto dall’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.