Art. 253 CPP dal 2023

Art. 253 Sezione 6: Ispezione di cadaveri Decessi dovuti a cause sospette o ignote
1 Se vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali, ma è dovuto in particolare a un reato, o se l’identit del cadavere è ignota, il pubblico ministero ne dispone l’ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso o di identificare il cadavere.
2 Se dopo l’ispezione del cadavere non vi sono indizi di reato e l’identit è stata accertata, il pubblico ministero d il nulla osta alle esequie.
3 In caso contrario, il pubblico ministero dispone la messa al sicuro del cadavere e ulteriori ispezioni da parte di un istituto di medicina legale e, se necessario, l’autopsia. Può altresì ordinare che il cadavere o parti del cadavere siano trattenute finché lo scopo dell’istruzione lo richieda.
4 I Cantoni determinano quali membri del personale medico hanno l’obbligo di annunciare alle autorit penali decessi dovuti a cause sospette o ignote.
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