Art. 252 CCS dal 2024

Art. 252 A. Sorgere della filiazione in genere (1)
1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.
2 Fra l’altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice. (2)
3 Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l’adozione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135).
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