Art. 251 LEF dal 2024

Art. 251 Insinuazioni tardive
1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.
4 Se l’amministrazione del fallimento ritiene giustificata l’insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.
5 È applicabile l’articolo 250.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.