Legge sui servizi finanziari (LSerFi) Art. 25

Zusammenfassung der Rechtsnorm LSerFi:



Art. 25 LSerFi dal 2024

Art. 25 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 25 Conflitti di interessi Provvedimenti organizzativi

1 I fornitori di servizi finanziari adottano provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi che possono risultare dalla fornitura di servizi finanziari o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai clienti.

2 Se non può escludere un pregiudizio nei confronti del cliente, il fornitore di servizi finanziari glielo comunica.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare designa i comportamenti che in ogni caso non sono ammessi a causa di conflitti di interessi.


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