LPP Art. 25 - Rendita per i figli

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 25 LPP dal 2025

Art. 25 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 25 Rendita per i figli

1 Gli assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d’invalidità.

2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC (1) . (2)

(1) RS 210
(2) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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