LDP Art. 25 - Rappresentanti

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 25 LDP dal 2022

Art. 25 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 25 Rappresentanti

1 I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterr rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

2 Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficolt che potessero sorgere.


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