Art. 25 OLL1 dal 2023

Art. 25 Sezione 4: Lavoro straordinario Principio
(art. 12 e 26 LL)
1 Fatto salvo l’articolo 26, il lavoro straordinario conformemente all’articolo 12 capoverso 1 lettere a e b della legge è autorizzato solo sotto forma di lavoro diurno e serale giusta l’articolo 10 della legge ed esclusivamente nei giorni feriali.
2 La compensazione del lavoro straordinario mediante congedo giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge dev’essere effettuata entro 14 settimane a meno che il datore o i datori di lavoro e il lavoratore o i lavoratori convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.