LIVA Art. 24a - Imposizione dei margini

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 24a LIVA dal 2025

Art. 24a Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 24a (1) Imposizione dei margini

1 Ai fini del calcolo dell’imposta, il contribuente che ha acquistato pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili, può, al momento in cui li rivende, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente sul prezzo d’acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d’acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata deducendo la differenza dalla cifra d’affari imponibile.

2 Per i pezzi da collezione importati dal rivenditore, l’imposta sull’importazione versata può essere addizionata al prezzo d’acquisto.

3 È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi.

4 Il Consiglio federale definisce la nozione di pezzi da collezione.

5 Se più pezzi da collezione sono acquistati a un prezzo complessivo, l’imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d’acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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