Art. 24a LCit dal 2023
Art. 24a (1) Stranieri della terza generazione
1 Il figlio di genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni:a. almeno uno dei nonni è nato in Svizzera o si può rendere verosimile che ha acquisito un diritto di dimora in Svizzera;b. almeno uno dei genitori ha acquisito un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni;c. è nato in Svizzera;d. è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.
2 La domanda deve essere presentata prima del compimento del venticinquesimo anno d’et .
3 Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione), in vigore dal 15 feb. 2018 ([RU 2018 531]; [FF 2015 717 ][1201]).
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