Art. 248 CPP dal 2024

Art. 248 (1) Apposizione di sigilli
1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l’articolo 264, l’autorit penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l’eventuale apposizione dei sigilli l’autorit penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
2 Se constata che il detentore delle carte, registrazioni od oggetti non coincide con l’avente diritto sugli stessi, l’autorit penale offre senza indugio a quest’ultimo l’opportunit di chiedere l’apposizione dei sigilli entro tre giorni.
3 Se l’autorit penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti al detentore.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.