OR Art. 248 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 248 OR dal 2025

Art. 248 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 248 Responsabilità del donatore

1 Il donatore non è responsabile verso il donatario per i danni cagionati dalla donazione se non in caso di dolo o di grave negligenza.

2 Per la cosa donata o per il credito ceduto egli non deve altra garanzia, se non quella che avesse promessa.


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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
-Praxis, ; 2014
Keller, Donatsch, Schweizer Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung2014