Art. 243 CPC dal 2025
Art. 243 Procedura semplificata Campo d’applicazione
1 La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:
a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 (1) sulla parità dei sessi;b. (2) per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC (3) o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;d. (4) intese a dare esecuzione al diritto d’accesso secondo l’articolo 25 LPD (5) ;e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 (6) sulla partecipazione;f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 (7) sull’assicurazione malattie.3 La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.
(1) [RS 151.1]
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 ([RU 2019 2273]; [FF 2017 6267]).
(3) [RS 210]
(4) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
(5) [RS 235.1]
(6) [RS 822.14]
(7) [RS 832.10]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.