Art. 243 CPC dal 2023
Art. 243 Titolo quarto: Procedura semplificata Campo d’applicazione
1 La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.
2 Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 (1) sulla parit dei sessi;b. (2) per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC (3) o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC;c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d’affitto;d. intese a dare esecuzione al diritto d’informazione secondo la legge federale del 19 giugno 1992 (4) sulla protezione dei dati;e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 (5) sulla partecipazione;f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 (6) sull’assicurazione malattie.
3 La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6.
(1) [RS 151.1]
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 ([RU 2019 2273]; [FF 2017 6267]).
(3) [RS 210]
(4) [RS 235.1]
(5) [RS 822.14]
(6) [RS 832.10]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.