Art. 242 CCS dal 2025

Art. 242 Negli altri casi
1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
2 I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.
3 Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
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