Art. 240 CPP dal 2024

Art. 240 Devoluzione della cauzione
1 Se l’imputato si sottrae al procedimento o all’esecuzione di una sanzione privativa della libert , la cauzione è devoluta alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l’ha ordinata.
2 Qualora la cauzione sia stata versata da un terzo, si può rinunciare alla devoluzione se il terzo ha fornito tempestivamente alle autorit informazioni che avrebbero permesso la cattura dell’imputato.
3 In merito alla devoluzione della cauzione decide l’autorit dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.
4 La cauzione devoluta è utilizzata in applicazione analogica dell’articolo 73 CP (1) a copertura delle pretese dei danneggiati e, se vi è un’eccedenza, a copertura delle pene pecuniarie, delle multe e delle spese procedurali. Un’eventuale ulteriore eccedenza è devoluta alla Confederazione o al Cantone.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.