Art. 24 OETV dal 2025

Art. 24 (1) Velocipedi e velocipedi per bambini
1 I «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote che, mediante dispositivi meccanici, funzionano azionati esclusivamente dalla forza delle persone che si trovano a bordo. I velocipedi per bambini e le sedie a rotelle non sono considerati velocipedi. (2)
2 I «velocipedi per bambini» sono veicoli che corrispondono alla definizione di velocipede, ma sono previsti specialmente per l’impiego da parte di bambini in età prescolastica. (3)
3 Alle combinazioni velocipede/sedia a rotelle, esclusi i velocipedi con elementi rimorchiati (art. 210 cpv. 5), si applicano per analogia le disposizioni per i veicoli pluritraccia (4) . (5)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1938).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(4) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.