Art. 24 LDIP dal 2022

Art. 24 rifugiati
1 Una persona è considerata apolide se tale qualit le spetta in virtù della convenzione di Nuova York del 28 settembre 1954 (1) sullo statuto degli apolidi o le cui relazioni con lo Stato di origine sono a tal punto allentate da poter essere equiparate all’apolidia.
2 Una persona è considerata rifugiato se tale qualit le spetta in virtù della legge federale sull’asilo del 5 ottobre 1979 (2) .
3 Laddove la presente legge parla di cittadinanza, per gli apolidi e i rifugiati fa stato il domicilio.
(1) RS 0.142.40(2) [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1 2876, 1995 146 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262 art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31).
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