Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 24

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 24 LPP dal 2025

Art. 24 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 24 (1) Calcolo della rendita intera d’invalidità (2)

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2 La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all’età di 65 anni (4) . Agli assicurati della generazione di transizione si applica l’aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.

3 L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

  • a. dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;
  • b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.
  • 4 Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza.

    5 La rendita d’invalidità è adeguata se nell’ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC (5) . Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento. (6)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).
    (3) Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).
    (4) Dal 1° gen. 2005: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. c dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653).
    (5) RS 210
    (6) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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