Art. 24 LDP dal 2022

Art. 24 Numero dei firmatari (1)
1
2 Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.
3 L’obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell’anno precedente l’elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell’ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone. (3)
4 Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione. (4)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.