Art. 24 OLL1 dal 2023

Art. 24 Lavoro compensativo
(art. 11 in relazione con gli art. 15, 15a, 18, 20 e 20a LL)
1 La compensazione delle ore di lavoro perse, disposta dall’articolo 11 della legge, dev’essere effettuata immediatamente prima o dopo la perdita di lavoro entro un periodo di 14 settimane al massimo, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi. Le ore non lavorate per le feste di Natale e Capodanno sono considerate come un unico insieme.
2 Il lavoro compensativo può essere svolto solo in quanto esso non provochi un sorpasso della durata legale del lavoro giornaliero.
3 Non sono considerate ore di lavoro perse né i periodi di riposo legali né i periodi di riposo compensativi; essi non possono pertanto essere compensati né anteriormente né posteriormente.
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