Art. 24 LAVS dal 2023

Art. 24 (1) Disposizioni particolari
1 Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.
2 Oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.
(1) Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.