Art. 239 CPC dal 2024

Art. 239 Notificazione e motivazione
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2 La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005 (3) sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
(3) RS 173.110
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.