Art. 239 CPS dal 2024

Art. 239 Perturbamento di pubblici servizi
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.2. La pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.