Art. 238 CCS dal 2024

Art. 238 III. Compensi tra beni comuni e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.
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