Art. 235 CPS dal 2025
Art. 235 Fabbricazione di foraggi nocivi
1.Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. La sentenza di condanna è resa pubblica. (1)
2.La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. (2)
3.I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
(1) Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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