Art. 235 CPS dal 2024

Art. 235 Fabbricazione di foraggi nocivi
1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. La sentenza di condanna è resa pubblica. (1) 2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. (2) 3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
(1) Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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