Art. 235 LEF dal 2024

Art. 235 Prima
assemblea dei creditori
1 Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell’ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza (burò).
2 La presidenza decide sull’ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle deliberazioni.
3 L’assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori conosciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare validamente, purché costituiscano almeno la met dei creditori conosciuti.
4 L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parit di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.