Art. 234 CPP dal 2023

Art. 234 Sezione 7: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza Stabilimento carcerario
1 La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all’esecuzione di pene detentive di breve durata.
2 Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l’autorit cantonale competente può ricoverare l’incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica.
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