Art. 232 CPS dal 2024

Art. 232 Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.