Art. 231 CPS dal 2025

Art. 231 Propagazione di malattie dell’essere umano (1)
Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell’essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 86 n. 1 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1435; FF 2011 283).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.