Art. 23 LAMaI dal 2025

Art. 23 (1) Statistiche (2)
1 L’Ufficio federale di statistica elabora le basi statistiche necessarie per valutare il funzionamento e gli effetti della presente legge. A tale scopo rileva i dati necessari presso gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e la popolazione.
2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.
3 Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge federale del 9 ottobre 1992 (3) sulla statistica federale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 2021 sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 731; FF 2019 4495, 4883).
(3) RS 431.01
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.