Art. 225 CCS dal 2024

Art. 225 III. Beni propri
1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalit di terzi o per legge.
2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.
3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalit dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.
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