Art. 222j OETV dal 2025

Art. 222j (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 28 marzo 2007
1 I veicoli importati o costruiti in Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare almeno le esigenze del diritto previgente; sono fatte salve le disposizioni seguenti.
2 Ai veicoli già messi in circolazione si applica fino al 31 dicembre 2009 il diritto previgente relativamente all’articolo 11 capoverso 2 lettera e sul numero massimo di posti a sedere ammessi nel vano di carico degli autofurgoni.
3 Ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 2008 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 22 capoverso 2 lettera c sulla classificazione dei rimorchi di cantiere e all’articolo 202 capoverso 3 sul freno di servizio sui rimorchi di lavoro.
4 Ai veicoli sottoposti all’approvazione del tipo prima del 1° ottobre 2007, come anche alla prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2008, si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 51 capoverso 1 sulla marcatura di motori a propulsione elettrica.
5 Fino al 31 dicembre 2008 i veicoli possono essere dotati, al posto di un apparecchio per la registrazione dei dati secondo l’articolo 102, di un registratore di fine percorso secondo il diritto previgente. La costruzione, l’installazione, il collaudo, l’esame successivo e la riparazione di registratori di fine percorso sono retti dal diritto previgente.
6 Ai veicoli che non dispongono di un’approvazione generale CE, importati o costruiti in Svizzera prima del 1° ottobre 2007, si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 104b capoverso 1 sulla protezione in caso di collisione laterale.
7 La direttiva 70/221/CEE relativa ai dispositivi di protezione posteriore, di cui agli articoli 104c capoverso 1 e 191 capoverso 3, si applica, nella versione della direttiva 2006/20/CE, ai veicoli sottoposti all’approvazione del tipo a contare dall’11 settembre 2007 come anche alla prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dall’11 marzo 2010.
8 Ai veicoli messi per la prima volta in circolazione o trasformati in modo corrispondente prima del 1° gennaio 2008 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 107 capoverso 1bis sui sedili posti trasversalmente rispetto all’asse longitudinale del veicolo.
9 Ai veicoli messi per la prima volta in circolazione prima del 1° ottobre 2007 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 112 capoverso 4 sugli specchi retrovisori.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.