Art. 222d OETV dal 2025

Art. 222d (1) Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 21 agosto 2002
1 Le disposizioni dell’articolo 102a sull’equipaggiamento con apparecchi di registrazione dei dati di veicoli provvisti di luci blu e una tromba a due suoni alternati si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° aprile 2003. Per i veicoli messi in circolazione a contare dal 1° gennaio 1993 fino al 31 marzo 2003, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2 Le disposizioni dell’articolo 114 capoverso 2 e dell’articolo 123 capoverso 4 concernenti gli estintori si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° aprile 2003. Per i veicoli messi in circolazione prima del 1° aprile 2003 queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano – nella misura in cui le presenti disposizioni transitorie non prevedano altri termini – le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sul momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
4 Il numero 211b dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) si applica per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° aprile 2003. Ai motori la cui potenza si situa tra 75 kW e meno di 130 kW si applica la fase II di cui nella direttiva n. 2000/25/CE per l’immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° luglio 2003.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.