Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 222

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 222 OETV dal 2025

Art. 222 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222 Disposizioni transitorie

1 I veicoli possono essere oggetto di procedura per l’approvazione del tipo sul fondamento della presente ordinanza a contare dal 1° luglio 1995.

2 I veicoli già in circolazione devono adempiere le esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle agevolazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare tali agevolazioni.

3 I veicoli che non adempiono le esigenze della presente ordinanza possono essere sottoposti all’esame del tipo giusta il diritto previgente soltanto fino al 30 settembre 1996. Possono essere immatricolati veicoli conformi al diritto previgente se sono stati importati o costruiti in Svizzera entro il 30 settembre 1997. Sono salve le disposizioni transitorie deroganti dei capoversi 4 a 12.

4 Le disposizioni dell’articolo 60 capoversi 3 e 5 concernenti le indicazioni da iscrivere sugli pneumatici con sculture rifatte e rigommati si applicano, a contare dal 1° gennaio 1999, a tutti i veicoli che ne sono equipaggiati.

5 Le disposizioni dell’articolo 67 e dell’allegato 8 concernenti l’aspetto del veicolo e le parti pericolose del veicolo si applicano:

  • a. ai veicoli messi in circolazione per la prima volta, a contare dal 1° ottobre 1995;
  • b. agli altri veicoli, a contare dal 1° aprile 1996.
  • 6 Le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 2 concernenti i carichi ammessi sull’asse di autoveicoli si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta, a contare dal 1° ottobre 1997.

    7 Le disposizioni dell’articolo 97 capoverso 4 concernenti l’accertamento del consumo di carburante si applicano:

  • a. ai veicoli della categoria M1 con un’approvazione totale della CE il cui tipo è stato approvato a contare dal 1° gennaio 1996;
  • b. a tutti i veicoli della categoria M1 il cui tipo è stato approvato a contare dal 1° ottobre 1997.
  • 8 Le disposizioni dell’articolo 99 concernenti i limitatori di velocità si applicano:

  • a. ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° gennaio 1996;
  • b. ai veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1995, a contare dal 1° gennaio 1998.
  • 9 Le disposizioni dell’articolo 100 concernenti il tachigrafo si applicano:

  • a. ai veicoli di cui nell’articolo 100 capoverso 1 lettera a, messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1995 e il cui conducente sottostà all’OLR 1;
  • b. ai veicoli il cui conducente giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera a o b in relazione con l’articolo 4 capoverso 2 lettera a o b OLR 1 sottostà alla OLR 1 soltanto nei trasporti internazionali, per questi trasporti a contare dal 1° ottobre 1998;
  • c. a tutti gli altri veicoli di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a, a contare dal 1° ottobre 1998. A tal fine, l’Ufficio federale delle strade determina quali tachigrafi già in uso soddisfano le esigenze dell’OLR 1 e possono ancora essere impiegati. Per i veicoli il cui conducente sottostà all’OLR 2 e che sono messi in circolazione fino al 30 settembre 1998, è sufficiente un tachigrafo secondo il diritto anteriore;
  • d. ai veicoli di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera b, messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° ottobre 1998. Per i veicoli messi in circolazione fino al 30 settembre 1998 è sufficiente un tachigrafo secondo il diritto anteriore. (1)
  • 10 Le disposizioni dell’articolo 217 capoverso 5 sui dispositivi retroriflettenti si applicano a tutti i velocipedi a contare dal 1° luglio 1995.

    11 Per i numeri 211, 211.1 e 213 dell’allegato 5 si applicano le disposizioni seguenti:

  • a. la direttiva n. 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a motore, direttiva menzionata nel numero 211, si applica come segue:
  • 1. nel tenore della direttiva n. 93/59 del Consiglio, del 28 giugno 1993, per la prima immatricolazione di tutti i veicoli della rispettiva categoria, importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1995;
  • 2. nel tenore della direttiva n. 94/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, per tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo per la prima volta a contare dal 1° gennaio 1996 e per la prima immatricolazione di tutti i veicoli della rispettiva categoria, importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° gennaio 1997;
  • b. i veicoli importati o costruiti in Svizzera innanzi il 1° gennaio 1997 possono essere immatricolati sulla base di un’approvazione del tipo per quanto concerne i gas di scarico, conformemente all’ordinanza del 22 ottobre 1986 sull’emissione di gas di scarico degli autoveicoli leggeri (OEA 1);
  • c. la direttiva n. 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, direttiva menzionata nel numero 211, si applica nel tenore della direttiva n. 91/542 del Consiglio, del 1° ottobre 1991, a tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo per la prima volta a contare dal 1° ottobre 1995 e alla prima immatricolazione di tutti i veicoli della rispettiva categoria, importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1996;
  • d. il regolamento n. 49 dell’ECE, menzionato nel numero 211, si applica nel tenore E/ECE/TRANS/505/rev. 1/add. 48/rev. 2, dell’11 settembre 1992, a tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo per la prima volta a contare dal 1° ottobre 1995 e alla prima immatricolazione di tutti i veicoli della rispettiva categoria, importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1996;
  • e. il numero 213 si applica alla prima immatricolazione di tutti i motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricili a motore e tricicli a motore importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1995.
  • 12 l numeri dell’allegato 6 si applicano come segue:

  • a. il numero 111.1, a tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo per la prima volta a contare dal 1° ottobre 1995 e a tutti i veicoli delle categorie M e N importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1996;
  • b. il numero 111.2, a tutti i trattori agricoli, oggetto di nuova procedura d’approvazione del tipo a partire dal 1° ottobre 1995 e importati o fabbricati in Svizzera dopo il 1° ottobre 1997;
  • c. il numero 111.3, a tutti i motoveicoli, con o senza carrozzino laterale, oggetto di nuova procedura d’approvazione del tipo a partire dal 1° ottobre 1995 e importati o fabbricati in Svizzera dopo il 1° ottobre 1997;
  • d. il numero 111.4, a autoveicoli di lavoro, carri con motore, trattori industriali, autoveicoli aventi una velocità massima, per costruzione, non superiore a 25 km/h, veicoli a motore aventi una velocità massima, per costruzione, non superiore a 50 km/h, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricili a motore e tricicli a motore;
  • e. il numero 4, a tutti i veicoli a motore importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1995.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

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