Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 221

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 221 OETV dal 2025

Art. 221 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 221 Autorità d’immatricolazione

1 Per gli autobus impiegati esclusivamente per corse, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, l’autorità d’immatricolazione può ammettere eccezioni circa le dimensioni, i pesi e le condizioni del percorso circolare (art. 76 ONC). (1)

2 L’autorità d’immatricolazione può decidere che le esigenze della presente ordinanza non si applichino ai veicoli che circolano sulle strade pubbliche unicamente in relazione al traffico interno di un’azienda (art. 33 OAV), purché sia garantita la sicurezza e i terzi non siano disturbati.

3 L’autorità d’immatricolazione sequestra veicoli, parti di veicoli o oggetti di equipaggiamento contrari alla presente ordinanza, se tale provvedimento è necessario per impedire un uso illecito.

4 Se l’oggetto non è rimesso in uno stato conforme alle prescrizioni, l’autorità d’immatricolazione ne ordina la distruzione. I costi sono a carico del detentore.

(1) Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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