Art. 22 REDD dal 2022

Art. 22 Deliberazioni
1. La Corte delibera in Camera di consiglio. Le sue deliberazioni sono segrete.2. Soltanto i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti in Camera di consiglio il cancelliere o la persona designata per sostituirlo, nonché gli altri funzionari della cancelleria e gli interpreti la cui assistenza appare necessaria. Non può esservi ammessa nessun’altra persona se non in virtù di una speciale decisione della Corte.3. Prima della votazione su una questione sottoposta alla Corte, il presidente invita i giudici a esprimere la loro opinione.
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