Art. 22 LIVA dal 2025

Art. 22 Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta
1 Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse (opzione), purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto. (1)
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(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.