Art. 22 LAgr dal 2024

Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali
1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.
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3 Per prestazione all’interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualit commerciale usuale.
4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.
5 Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.
6 L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 610; FF 2006 5815).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.