OLL1 Art. 22 - Prolungamento con compensazione

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 22 OLL1 dal 2023

Art. 22 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 22 Sezione 3: Durata massima della settimana lavorativa Prolungamento con compensazione

(art. 9 cpv. 3 LL)

1 La durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore può essere prolungata di quattro ore al massimo purché essa non venga superata nella media semestrale:

  • a. in caso di attivit esposte a interruzioni di lavoro dovute a intemperie; oppure
  • b. nelle aziende con attivit sottoposta a notevoli fluttuazioni stagionali.
  • 2 Per i lavoratori con una settimana di cinque giorni in media nell’anno civile, la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore può essere prolungata:

  • a. di due ore, purché la durata massima non venga superata in media su otto settimane; oppure
  • b. di quattro ore, purché la durata massima non venga superata in media su quattro settimane.
  • 3 Il datore di lavoro, senza permesso dell’autorit , può ordinare il prolungamento della durata massima della settimana lavorativa di cui ai capoversi 1 o 2, se il lavoro non è regolato da un orario soggetto a permesso.

    4 Se il rapporto di lavoro è di durata limitata, la media della durata massima della settimana lavorativa di cui al capoverso 1 o 2 deve essere rispettata per la durata del rapporto di lavoro, purché questo duri meno dei periodi di compensazione menzionati nei capoversi 1 e 2.


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