Art. 219 OETV dal 2025
Art. 219 Disposizioni penali
1 Un veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 capoverso 2 LCStr è applicabile se: (1) a. le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni;b. il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate;c. sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso;d. il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi;e. il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati;f. manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati;g. non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non cancellato, indicante la velocità massima.
2 È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque: (2) a. apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle;b. (2) cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il numero del telaio, l’identificazione del motore o le iscrizioni su ganci di traino e ralle;c. falsifica i contrassegni o i piombi previsti nella presente ordinanza per ciclomotori o appone a un veicolo un contrassegno o un piombo falsificato;d. appone un contrassegno o un piombo senza diritto e senza che le condizioni siano adempiute;e. fa commercio di parti di veicoli che servono manifestamente a modificazioni di veicoli non permesse oppure sono state espressamente vietate dall’USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie;f. come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione;g. (4) distribuisce componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo (allegato 1 n. 2.3 OATV (5) ) senza che esista a questo scopo un’approvazione del tipo oppure pubblicizza tali componenti senza che esista una domanda di approvazione del tipo;h. (4) apporta o aiuta ad apportare modifiche a componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo senza che esista a questo scopo o per le componenti impiegate un’approvazione del tipo oppure pubblicizza tali modifiche senza che esista una domanda di approvazione del tipo.
3 La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se: (2) a. forniscono veicoli in cattivo stato;b. non notificano per l’esame ufficiale veicoli modificati;c. iscrivono intenzionalmente indicazioni inesatte nel rapporto di perizia.
4 Alle contravvenzioni in aziende da parte di incaricati o persone analoghe si applicano gli articoli 6 e 7 DPA.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(2) (3)
(3) (7)
(4) (6)
(5) [RS 741.511]
(6) Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 ([RU 2009 5705]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
(7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.