Art. 217 CPC dal 2025

Art. 217 Approvazione dell’accordo delle parti
Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo raggiunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.