OETV Art. 217 - Catarifrangenti

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 217 OETV dal 2025

Art. 217 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 217 Catarifrangenti

1 Ai velocipedi devono essere fissati stabilmente almeno un catarifrangente rivolto verso l’avanti e uno rivolto verso dietro, con una superficie di almeno 10 cm2. Di notte e con buone condizioni atmosferiche i catarifrangenti devono essere visibili a 100 m nel fascio delle luci di profondità di un veicolo a motore. (1)

2 I velocipedi pluritraccia devono essere muniti su ogni lato, nel punto più esterno, di un simile catarifrangente rivolto in avanti e verso dietro.

3 L’allegato 10 si applica ai colori dei catarifrangenti. (1)

4 I pedali devono essere muniti di catarifrangenti davanti e dietro. Sono esclusi i pedali da corsa, i pedali di sicurezza e simili. (3)

5 Invece di catarifrangenti possono essere impiegati altri dispositivi di materia riflettente se, per quanto concerne l’efficacia, adempiono le esigenze per i catarifrangenti di cui nel capoverso 1.

(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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