Art. 216 CCS dal 2025

Art. 216 Per convenzione
1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.
2 La partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti. (1)
3 Tale convenzione non deve pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.