Art. 216 OETV dal 2025

Art. 216 (1) Luci
1 Se è necessario un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30 e 39 ONC (2) ), i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce fissa, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e in buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili. (3)
2 Le luci dei velocipedi non devono abbagliare.
3 L’allegato 10 si applica ai colori delle luci supplementari.
4 Sono ammessi indicatori di direzione lampeggianti. Questi devono essere gialli (all. 10 n. 111) e installati simmetricamente a coppie. Devono essere facilmente riconoscibili come indicatori di direzione e non devono abbagliare. In presenza di indicatori di direzione lampeggianti non sono ammesse altre luci lampeggianti. (4)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).(2) RS 741.11
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693).
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
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