Art. 214 CPC dal 2025

Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale
1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.