Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 211

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 211 OETV dal 2025

Art. 211 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 211 (1)

1 I veicoli a trazione animale, i carri a mano, le carriole e le slitte a mano devono adempiere soltanto le condizioni seguenti.

2 I veicoli a trazione animale e i carri a mano il cui peso garantito supera 0,15 t devono essere provvisti di un freno di stazionamento efficace e ad azione progressiva, capace di impedire che il veicolo si metta improvvisamente in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Le slitte devono essere provviste di ganci, catene o altri dispositivi analoghi della stessa efficacia. (2)

3 I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, nel punto più esterno possibile, di catarifrangenti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli e forestali, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm2. Sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a sinistra o al centro. L’uso dei dispositivi di illuminazione sui veicoli a trazione animale nonché sui carri a mano e sulle carriole di larghezza superiore a 1,00 m è retto dall’articolo 120a lettera a. (3)

4 Per il resto è applicabile il diritto cantonale.

(1) Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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