Art. 211 CPM dal 2025

Art. 211 Disposizioni comuni. Termini, restituzione
1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2 Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).
3 Se l’ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.
4 Il termine è rispettato solo se, entro l’ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.
5 La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata per scritto all’autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell’impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev’essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
6 Sulla domanda di restituzione di un termine decide l’autorità di reclamo o di ricorso.
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